Pubblicazione di matrimonio
Descrizione Procedimento La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l’intenzione degli sposi tramite l’esposizione dell’atto di pubblicazione all’albo pretorio online del Comune.
Descrizione Procedimento
La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l’intenzione degli sposi tramite l’esposizione dell’atto di pubblicazione all’albo pretorio online del Comune.
La durata di esposizione della pubblicazione è di otto giorni.
La pubblicazione ha validità dal quarto giorno compiuta la pubblicazione per 180 giorni. Se il matrimonio non è celebrato nei termini prescritti, la pubblicazione si considera come non avvenuta e occorre rifarla.
Requisiti
Per richiedere la pubblicazione di matrimonio è sufficiente recarsi (entrambi i nubendi) allo sportello dell’ufficio Stato Civile negli orari di apertura.
Gli sposi si presenteranno, secondo la tipologia di rito, con i seguenti documenti:
- rito civile di nubendi entrambi cittadini italiani: documento di riconoscimento e codice fiscale;
- rito civile con uno o entrambi cittadini stranieri: documento di riconoscimento, codice fiscale e nulla osta del consolato debitamente legalizzato se non esente;
- rito religioso: documento di riconoscimento, codice fiscale e richiesta rilasciata dal parroco per il Comune.
Tutta la restante documentazione sarà acquisita d’ufficio perché già in possesso della Pubblica Amministrazione.
I requisiti richiesti sono:
- almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune;
- entrambi gli sposi devono aver compiuto 18 anni oppure 16 anni previa autorizzazione del tribunale dei minori;
- essere di stato libero: celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a.
Il verbale di pubblicazione sarà redatto dopo aver esaminato la documentazione e verificato i requisiti previsti dalla legge.
I nubendi stranieri, per poter eseguire le pubblicazioni di matrimonio, devono presentare il nulla osta a contrarre matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese come previsto dall’articolo 116 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 “Codice Civile”.
Per i nubendi stranieri che non conoscono la lingua italiana, sarà necessario, a loro cura, procurarsi un interprete che alla data fissata per le pubblicazioni si presenterà insieme agli interessati per tradurre, sotto giuramento, quanto sarà detto. Le generalità dell’interprete dovranno essere fornite attraverso l’invio o la presentazione di un suo documento di riconoscimento prima della data fissata per le pubblicazioni, in modo che l’ufficio competente possa preparare il modello di giuramento.
Documentazione Necessaria
Vedi descrizione nel campo “Requisiti”.
Costo
In funzione della residenza dei nubendi, è necessario avere:
- matrimonio civile o religioso con nubendi entrambi residenti: 1 marca da bollo da 16,00 €;
- matrimonio civile o religioso con uno dei due nubendi non residente: 2 marche da bollo da 16,00 €
Normativa
Regio Decreto 16-3-1942, n. 262
Decreto del Presidente della Repubblica 3-11-2000, n. 396
Tempistica
La durata di esposizione della pubblicazione è di otto giorni.
La pubblicazione ha validità dal quarto giorno compiuta la pubblicazione per 180 giorni. Se il matrimonio non è celebrato nei termini prescritti, la pubblicazione si considera come non avvenuta e occorre rifarla.
Ultimo aggiornamento
25 Giugno 2021, 14:40