Iscrizione all’albo dei presidenti di seggio
Descrizione Procedimento L’albo dei presidenti di seggio è l’elenco degli elettori del Comune idonei a ricoprire questo incarico.
Descrizione Procedimento
L’albo dei presidenti di seggio è l’elenco degli elettori del Comune idonei a ricoprire questo incarico. L’albo è tenuto e aggiornato dal Presidente della Corte di Appello territorialmente competente.
Il presidente di seggio s’insedia presso ogni sezione elettorale al momento delle consultazioni elettorali o referendarie ed è, per ogni effetto di legge, un pubblico ufficiale durante l’esercizio delle sue funzioni.
Il presidente di seggio:
- sovraintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dall’ufficio elettorale di sezione;
- dopo aver ascoltato il parere degli scrutatori, decide sopra tutte le difficoltà, gli incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, sui reclami, anche orali, e le proteste che gli sono presentati;
- è responsabile della consegna al sindaco dei plichi con i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali della propria sezione;
- si esprime sull’attribuzione dei voti e delle preferenze durante le operazioni di scrutinio.
Il Presidente della Corte d’Appello competente per territorio nomina i presidenti di seggio scegliendo tra le persone iscritte all’albo (articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361).
Il presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d’Appello attraverso un messo notificatore.
L’ufficio di presidente è obbligatorio. Per chi, senza giustificato motivo, rifiuta di assumere l’incarico o non si presenta all’atto dell’insediamento del seggio sono previste delle sanzioni penali.
Il presidente di seggio, prima dell’insediamento dell’ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune che possiedono titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2 della Legge 21/03/1990, n. 53).
Requisiti
L’iscrizione all’albo è gratuita e, per poter essere iscritti all’albo, gli elettori devono:
- essere cittadini italiani;
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore);
- non aver superato il 70º anno di età.
Una volta iscritti nell’albo si permane sino al compimento del 70° anno di età.
- Sono esclusi per legge (articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361 e articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570):
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Documentazione Necessaria
Documento di riconoscimento valido.
Costo
Il procedimento è esente da pagamenti.
Normativa
Legge 21-3-1990, n. 53
Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 16-5-1960, n. 570
Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 30-3-1957, n. 361
Tempistica
Gli elettori che vogliono iscriversi nell’albo di presidente di seggio elettorale devono presentare domanda alla Corte di Appello competente per territorio, tramite il sindaco del proprio Comune di residenza, entro il 31 ottobre di ogni anno.
Allegati
Ultimo aggiornamento
25 Giugno 2021, 14:45