Dichiarazioni sostitutive di certificazione
E' il documento sottoscritto dal cittadino con il quale dichiara stati, fatti e qualità personali contenuti in certificati o atti depositati presso una Pubblica Amministrazione. Non necessita né di autentica della firma né di documento d'identità.
Descrizione
E’ il documento sottoscritto dal cittadino con il quale dichiara stati, fatti e qualità personali contenuti in certificati o atti depositati presso una Pubblica Amministrazione. Non necessita né di autentica della firma né di documento d’identità. La Pubblica Amministrazione e i Privati gestori di Pubblici esercizi hanno l’obbligo di accettarlo, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto.
A decorrere dal 11-09-2020 anche i privati, le aziende e i professionisti incorrono nello stesso obbligo previsto per le pubbliche amministrazioni.
Si può autocertificare:
- la data e il luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti politici;
- lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a);
- lo stato di famiglia;
- l’esistenza in vita;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente;
- la posizione agli effetti degli obblighi militari;
- l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
- il titolo di studio o la qualifica professionale, gli esami sostenuti, i titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualifica tecnica;
- la situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto, di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare del tributo assolto, il possesso e il numero del codice fiscale e della partita IVA. qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
- lo stato di disoccupazione, la condizione di pensionato e la categoria di pensione, la condizione di studente o di casalinga;
- la qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- di non aver riportato condanne penali;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
E’ il documento sottoscritto dal cittadino con il quale dichiara stati, fatti e qualità personali a sua conoscenza. Tale documento va presentato corredato dalla carta d’identità o sottoscritto dinanzi al funzionario incaricato a ricevere l’istanza.
La dichiarazione che il dichiarante rende può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi a soggetti appartenenti alla propria famiglia di cui egli abbia diretta conoscenza: in tal caso la firma deve essere autenticata.
– Dove sono utilizzabili:
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono utilizzabili nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni cioè tutte le Amministrazioni dello Stato, gli Istituti e le Stato e di ogni ordine e grado, le Istituzioni Universitarie, le Aziende e le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, le ALER, le Camere di Commercio e qualsiasi altro Ente di diritto pubblico.
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese private esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Gestori di Pubblici Servizi: Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
– Importante ricordare:
Il pubblico ufficiale o il funzionario che non ammette tale dichiarazioni, nonostante vi siano i presupposti per accoglierle, incorre nelle sanzioni previste dal Codice Penale e rischia una punizione per omissioni o rifiuto di atti d’ufficio.
La Pubblica Amministrazione ed i Gestori di Pubblici Servizi non possono chiedere i certificati direttamente ai cittadini, bensì devono accettare le loro autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di notorietà.
Le Pubbliche Amministrazioni sono comunque tenute a rilasciare i certificati richiesti dal cittadino anche se questi possono essere autocertificati.
– Sottoscrizione autentica della firma e imposte di bollo:
Per le autocertificazioni è sufficiente la sottoscrizione dell’interessato.
L’autentica della firma delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà è necessaria solo nel caso in cui siano indirizzate a privati e può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di Comuni diversi da quello di residenza.
L’autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo, tranne nei casi in cui il cittadino comprovi che l’uso dell’atto è esente, per legge, dall’imposta.
– Dichiarazioni non veritiere:
Anche se la Pubblica Amministrazione può accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino, le norme, semplificando l’azione amministrativa, tendono a creare tra Pubblica Amministrazione ed il cittadino rapporti di fiducia e collaborazione.
Peraltro, dichiarazioni non veritiere, sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi in materia.
Documentazione Necessaria
Documento di riconoscimento valido.
Costo
Il procedimento è esente da pagamenti.
Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica del 28-12-2000, n. 445
Decreto Legge 16-07-2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione l’innovazione digitale” convertito in Legge 11-09-2020, n. 120
Approfondimenti:
- Il Decreto Semplificazioni 76/2020 ha “semplificato” l’Autocertificazione.
- Dal 15 settembre 2020 anche i privati, che siano singoli professionisti o imprese devono, per legge, accettare l’autocertificazione se i loro clienti chiedono di utilizzarla.
La novità è importante sia per i cittadini che per i privati, professionisti o imprese perché consente a chi deve fornire documenti di risparmiare l’imposta di bolloed il tempo di procurarsi il certificato e a chi li riceve di poter controllare le informazioni fornite direttamente presso la Pubblica Amministrazione.
Fino ad oggi, infatti, soltanto la Pubblica Amministrazione ed i gestori di Pubblici servizi erano obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. I privati, aziende o professionisti avevano la “facoltà di accettarle”, possibilità quasi mai utilizzata, anche perché chi l’avesse accettata avrebbe dovuto stipulare degli accordi con le singole amministrazioni al fine controllare la veridicità dei dati autocertificati.
Per molti anni i cittadini, nonostante l’autocertificazione esistesse e fosse possibile, hanno pertanto dovuto esibire certificati anagrafici (ma non solo, l’elenco è lungo) autentici per i quali, quasi sempre, è previsto il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00. - Il Decreto 76/2020 cosiddetto “Semplificazione” ha eliminato dall’art. 2 del dPR 445/2000 (Testo Unico della Documentazione Amministrativa) la facoltà a suo tempo accordata ai privati di accettare o meno le autocertificazioni con la formula ” ai privati che vi consentono”, rendendo di fatto obbligatorio per tutti, privati e aziende, accettare le dichiarazioni sostitutive e gli altri strumenti di semplificazione quando il cittadino/utente lo richieda.
- Per consentire ai privati/aziende cui verrà presentata una autocertificazione (pensiamo a Banche, Poste, Assicurazioni, Studi professionalie altri) di poter verificare le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, questi potranno rivolgersi direttamente alle Pubbliche Amministrazioni competenti in merito ai singoli dati che, ai sensi dell’art. 71 comma 4 del dPR 445/2000, dovranno obbligatoriamente (e gratuitamente) rispondere alle richieste di verifica se corredate dal nulla osta del dichiarante, anche con mezzi telematici.
- Il vantaggio per i cittadiniè duplice, da un lato il non dover fare passaggi inutili presso gli uffici pubblici, in particolare in questo periodo di pandemia nel quale occorre anche prendere appuntamenti ed i tempi sono inevitabilmente dilatati e dall’altro risparmiare i costi dell’imposta di bollo e dei diritti ogni volta che un dato sia autocertificabile.
La scelta è nelle mani dei cittadini: continuare a produrre i certificati ai privati che li richiedano oppure utilizzare le dichiarazioni sostitutive e goderne i vantaggi.
Allegati
Ultimo aggiornamento
25 Giugno 2021, 14:40