Certificati anagrafici

certificato di cittadinanza, residenza, stato di famiglia, stato libero...

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Telefono: 035 6313002 oppure 035 631300

E-mail: anagrafe@comune.paladina.bg.it

PEC: anagrafe.paladina@registerpec.it

Descrizione Procedimento

Il Comune rilascia ai cittadini residenti i seguenti certificati:

  • certificato di cittadinanza: attesta il possesso della cittadinanza italiana
  • certificato di esistenza in vita: attesta che l’intestatario è vivente
  • certificato di residenza: attesta l’effettiva dimora nel Comune. Alle persone emigrate o cancellate è rilasciato il certificato di residenza storico, alla data dell’emigrazione o della cancellazione
  • certificato stato di famiglia: riporta la composizione della famiglia anagrafica
  • certificato di stato libero: serve a comprovare la libertà di stato di una persona (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a)
  • certificato di godimento di diritti politici: dimostra di poter esercitare il diritto di voto e serve a dimostrare di non aver perso il godimento dei diritti politici, in seguito a cause ostative
  • certificato cumulativo: dà la possibilità di avere su un unico certificato diverse tipologie di certificazione
  • certificato per cittadini italiani residenti all’estero (AIRE): tutti i certificati finora elencati possono essere rilasciati con le stesse modalità anche per i cittadini italiani residenti all’estero, cioè iscritti nell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)
  • certificato storico di famiglia: documenta la composizione della famiglia anagrafica e le sue variazioni nel corso del tempo, dalla sua formazione alla sua cessazione
  • certificato storico di residenza: è relativo a una singola persona e riporta le variazioni di residenza di persone residenti, immigrate o emigrate dal Comune, attestando, con le relative date, tutti i cambi di indirizzo avvenuti. Prima di richiedere il certificato storico di famiglia e di residenza, è possibile presentare richiesta di ricerca storica per verificare la presenza dei dati nei registri, soprattutto quando non si è sicuri della situazione dei propri antenati

 

Se non sussistono divieti di legge, i certificati possono essere rilasciati a chiunque ne abbia motivato interesse e conosca tutti i dati necessari per fare la richiesta.

Requisiti

Per richiedere ed ottenere il certificato è necessario presentarsi personalmente in Comune.

Il certificato può essere richiesto anche da persona diversa dal diretto interessato previa presentazione di idonea richiesta motivata.

Documentazione Necessaria

Documento di riconoscimento valido.

Costo

Dal primo gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio tutte le informazioni inerenti il contenuto dei certificati o possono avvalersi dell’autocertificazione. I certificati, pertanto, saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Il certificato è in questo caso sostituito con l’autocertificazione.

Il procedimento prevede il pagamento dell’imposta di bollo da €16,00 da apporre sul certificato al momento del ritiro, oltre all’importo di €0,52 per diritti di segreteria.

E’ importante ricordare che, a decorrere dal 11-09-2020 anche i privati, le aziende e i professionisti incorrono nello stesso obbligo previsto per le pubbliche amministrazioni.

Normativa

Decreto del Presidente della Repubblica 28-12-2000, n. 445

Decreto del Presidente della Repubblica 30-5-1989, n. 223

Decreto Legge 16-07-2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione l’innovazione digitale” convertito in Legge 11-09-2020, n. 120

 

Tempistica

Tempo di conclusione del procedimento: immediato.

Il certificato è valido sei mesi dalla data del rilascio.

 

Approfondimenti:

  • Il Decreto Semplificazioni 76/2020 ha “semplificato” l’Autocertificazione.
  • Dal 15 settembre 2020 anche i privati, che siano singoli professionisti o imprese devono, per legge,  accettare l’autocertificazione se i loro clienti chiedono di utilizzarla.
    La novità è importante sia per i cittadini che per i privati, professionisti o imprese perché consente a chi deve fornire documenti di risparmiare l’imposta di bolloed il tempo di procurarsi il certificato e a chi li riceve di poter controllare le informazioni fornite  direttamente presso la Pubblica Amministrazione.
    Fino ad oggi, infatti, soltanto la Pubblica Amministrazione ed i gestori di Pubblici servizi erano obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà previste dagli artt.  46 e 47 del DPR 445/2000. I privati, aziende o professionisti avevano la “facoltà di accettarle”, possibilità quasi mai utilizzata, anche perché chi l’avesse accettata avrebbe dovuto stipulare degli accordi con le singole amministrazioni al fine controllare la veridicità dei dati autocertificati.
    Per molti anni i cittadini, nonostante l’autocertificazione esistesse e fosse possibile, hanno pertanto dovuto esibire certificati anagrafici (ma non solo, l’elenco è lungo) autentici per i quali, quasi sempre, è previsto il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00.
  • Il Decreto 76/2020 cosiddetto “Semplificazione” ha eliminato dall’art. 2 del dPR 445/2000 (Testo Unico della Documentazione Amministrativa) la facoltà a suo tempo accordata ai privati di accettare o meno le autocertificazioni con la formula ” ai privati che vi consentono”, rendendo di fatto obbligatorio per tutti, privati e aziende, accettare le dichiarazioni sostitutive e gli altri strumenti di semplificazione quando il cittadino/utente lo richieda.
  • Per consentire ai privati/aziende cui verrà presentata una autocertificazione (pensiamo a Banche, Poste, Assicurazioni, Studi professionalie altri) di poter verificare le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, questi potranno rivolgersi direttamente alle Pubbliche Amministrazioni competenti in merito ai singoli dati che, ai sensi dell’art. 71 comma 4 del dPR 445/2000, dovranno obbligatoriamente (e gratuitamente) rispondere alle richieste di verifica se corredate dal nulla osta del dichiarante, anche con mezzi telematici.
  • Il vantaggio per i cittadiniè duplice, da un lato il non dover fare passaggi inutili presso gli uffici pubblici, in particolare in questo periodo di pandemia nel quale occorre anche prendere appuntamenti ed i tempi sono inevitabilmente dilatati e dall’altro risparmiare i costi dell’imposta di bollo e dei diritti ogni volta che un dato sia autocertificabile.

La scelta è nelle mani dei cittadini: continuare a produrre i certificati ai privati che li richiedano oppure utilizzare le dichiarazioni sostitutive e goderne i vantaggi.

Ultimo aggiornamento

25 Giugno 2021, 14:36